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Acquisto armi tra privati: i consigli per non sbagliare

L’acquisto di armi tra privati rappresenta una delle modalità attraverso cui un soggetto può procurarsi, in maniera del tutto legittima, un’arma.

Vediamo quindi insieme quali sono i presupposti e le corrette modalità per procede all’acquisto, o comunque anche alla vendita, di un’arma tra due privati.

Cosa dice la legge. Prima ancora di addentrarci nella parte pratica del presente articolo, sarà necessario fare una panoramica in merito a ciò che dice la legge quando si parla di acquisto di armi.


Prima di tutto, per poter acquistare un’arma, in Italia, è necessario essere titolari di una licenza che, di fatto, abiliti all’acquisto di armi. Senza la titolarità di una licenza di porto d’armi (le più diffuse sono ad uso sportivo, caccia o difesa personale) l’unico modo per poter acquistare un’arma è la possibilità di ottenere un nulla osta da parte del Questore.


Esiste poi una categoria di soggetti a cui la legge consente di acquistare un’arma senza avere il porto d’armi da difesa.

L’art. 7 della legge 36 del 1990 consente, ad esempio ai magistrati, di potare seco l’arma ai fini della difesa personale anche senza per forza aver ottenuto il porto d’armi da difesa personale (che, lo ricordiamo, viene rilasciato dal prefetto)

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Acquisto di armi a distanza: le novità introdotte dal D.lgs. 104 del 2018Con l’approvazione del d.lgs. 104 del 2018 viene recepita, in Italia, la nova direttiva europea armi (dir. 853 del 2017) che, introducendo una serie di novità nel sistema giuridico del diritto delle armi, ha novellato anche le modalità di acquisto armi a distanza.


Innanzitutto viene meno l’obbligo di ottenimento del nulla osta all’acquisto dell’arma da parte della questura quando l’acquisto avvenga a distanza.

Nel rispetto, infatti, della normativa di riferimento, l’acquisto può essere effettuato sia da operatori economici titolari di legittime autorizzazioni in materia di commercio di armi sia, come è ovvio, da privati.


Altra novità introdotta dal d.lgs. 104 del 2018 è quella relativa all’obbligo, per i privati che pongono in essere un contratto di compravendita a distanza tra di loro, di appoggiarsi, di fatto, ad una armeria o comunque dal titolare di licenze che abilitino all’intermediazione nel commercio di armi.

L’intermediario dovrà obbligatoriamente essere titolare della licenza di cui all’art. 35 del TULPS.

In questo caso, quindi, l’arma dovrà essere obbligatoriamente spedita all’armeria di riferimento accordata tra le parti.

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Acquisto armi tra privati dopo aver fatto una rapidissima panoramica sulle più importanti normative di riferimento, vediamo ora come, di fatto, è possibile acquistare un’arma tra privati.


Sarà necessario compilare una dichiarazione in carta libera nella quale sarà obbligatorio riportare:

1. Generalità di entrambe le parti del contratto di compravendita;


2. Le caratteristiche distintive dell’arma oggetto del contratto di compravendita: in questo caso è necessario accertarsi che l’arma che andremo ad acquistare, o parte essenziale di essa, sia dotata delle obbligatorie marcature uniche previste dalla legge.


3. Gli estremi del titolo abilitativo;


4. Data e firma


A questo punto la dichiarazione dovrà essere redatta in duplice copia, in modo tale che una copia rimanga alla parte venditrice e l’altra alla parte acquirente.
Entro le 72 ore successive sarà necessario procedere alla denuncia dell’arma.


L’obbligo di denuncia è ovviamente sia a capo dell’acquirente, che dovrà denunciare ai competenti uffici di pubblica sicurezza il fatto di essere entrato in possesso di una nuova arma, sia da parte del venditore, che dovrà denunciare, come è ovvio, una diminuzione del numero delle armi in suo possesso.

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Qualche utile consiglio qualora decidiate di acquistare un’arma da un privato, sarà necessario ovviamente seguire alla lettera tutto quello che la normativa di riferimento prevede.

Vi consigliamo, inoltre, di accertarvi sempre della piena affidabilità della parte venditrice. Accertatevi inoltre che l’arma che andrete ad acquistare sia legalmente detenibile.
Normative di riferimento
D.lgs. 104 del 2018
R.D. 18 giugno 1931 n. 773

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